REGOLAMENTO DELLA SCUOLA TERRITORIALE DELL’UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE ISTITUITA DALLA CAMERA PENALE SANTA MARIA CAPUA VETERE

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1. La Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere  istituisce la Scuola territoriale in conformità all’art. 3 del Regolamento delle Scuole UCPI approvato dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane in data 8 febbraio 2010.

Art. 2 – Oggetto

1. L’attività di formazione e di qualificazione professionale dell’avvocato penalista viene organizzata e gestita dalla Scuola territoriale istituita dalla Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere in conformità del presente regolamento e delle disposizioni disciplinanti le Scuole territoriali contenute nel Regolamento delle Scuole UCPI approvato dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane in data 8 febbraio 2010 e successive modificazioni.

2. La Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere svolge la propria attività di formazione e qualificazione professionale mediante l’istituita Scuola territoriale, salvo deroghe approvate dalla Giunta dell’UCPI secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1 del Regolamento delle Scuole UCPI.

Art. 3 – Sede

1. La Scuola territoriale ha sede presso i locali della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere ubicati all’interno del Palazzo di Giustizia.  Per lo svolgimento dell’attività di formazione prevista dal presente regolamento potranno essere utilizzati idonei spazi esterni, anche stipulando accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 4 - Finalità

1. La finalità perseguita dalla Scuola territoriale è di assicurare elevati standard di formazione e di aggiornamento professionale in armonia con le disposizioni dei Regolamenti nazionali dell’Unione Camere Penali Italiane in materia di formazione professionale e specializzazione forense.

2. Relatori e docenti sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale e docenti universitari, nonché, per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra magistrati ed esperti.

3. La Scuola territoriale non ha scopo di lucro.

4. Ai partecipanti ai corsi ed agli altri eventi formativi può essere richiesto solo un concorso nelle spese di gestione.

TITOLO II – ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

Art. 5 – Formazione e qualificazione professionale

1. La Scuola territoriale organizza:

  1. attività dirette alla formazione e all’aggiornamento professionale dell’avvocato e del praticante avvocato;
  2. corsi di base per l’esercizio dell’attività di difesa nel processo penale;
  3. corsi di preparazione nelle materie penalistiche per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
  4. eventi formativi finalizzati al mantenimento del titolo di specialista secondo quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento Scuole UCPI
  5. ulteriori attività formative specificamente approvate dalla Giunta dell’UCPI.

Art. 6 – Corsi di preparazione all’esame di avvocato

La Scuola territoriale può organizzare, anche di concerto con le istituzioni e le associazioni forensi, un Corso per l’accesso all’esame di avvocato. Essa può, inoltre, organizzare e gestire - nell’ambito di un progetto comune ad altre istituzioni e/o associazioni forensi - lezioni concernenti la formazione penalistica.

Art. 7 - La formazione penalistica di base

1. La Scuola territoriale impartisce la formazione penalistica di base mediante l’organizzazione di un Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista, destinato a fornire ad avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio un’adeguata formazione, nonché gli strumenti indispensabili per l’esercizio della funzione difensiva penale.

2. Il Corso prevede un minimo di sessanta ore di lezione, da svolgersi annualmente nell'arco di almeno sedici settimane, comprese tra il primo ottobre ed il 30 giugno successivo; esso ha per oggetto gli istituti fondamentali del diritto penale e del diritto processuale penale, il diritto penitenziario e la deontologia forense. Possono, inoltre, essere previste lezioni concernenti la balistica, la medicina legale, l’informatica forense, l’urbanistica, la contabilità e altre materie ausiliarie utili alla formazione pratica dell’avvocato penalista. Particolare attenzione viene riservata alla strategia difensiva.

3. Il programma del Corso è articolato seguendo i modelli minimi uniformi adottati dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane su proposta del Comitato Scientifico della Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista.

4. In attesa della adozione dei modelli minimi uniformi sopra indicati al comma 4, il programma del Corso rispetterà le indicazioni dettate, con riferimento al “corso di deontologia e tecnica del penalista”, dal Piano Programmatico Nazionale per la formazione continua approvato dalla Giunta U.C.P.I. il 28 gennaio 2008.

5. La Scuola territoriale adotta specifici meccanismi di controllo, rigorosi e agevolmente verificabili, della effettività della partecipazione alle singole

lezioni.

6. All’esito del Corso è effettuata una prova finale consistente in un colloquio da sostenere con il Responsabile della Scuola territoriale – o con un suo delegato - coadiuvato da due componenti del Comitato di Gestione. Al colloquio finale sono ammessi soltanto coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni previste dal programma.

7. La partecipazione alle lezioni dei Corsi previsti dal presente articolo può essere riconosciuta ai fini della attribuzione di crediti formativi per la

formazione continua dell'avvocato a coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni previste dal programma, ancorché non abbiano sostenuto la prova finale.

Art. 8 – La formazione continua di base

1. La Scuola territoriale organizza attività di formazione continua di base

mediante corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile un effettivo controllo della partecipazione.

2. Le iniziative di formazione continua, oltre a vertere su temi di attualità

giuridica e professionale del settore penalistico, processualpenalistico e delle materie ausiliarie, devono presentare carattere teorico pratico, con obiettivi di approfondimento dei temi trattati.

3. La scuola territoriale prevede meccanismi di controllo, rigorosi e agevolmente verificabili, della effettività della partecipazione alle iniziative di formazione.

4. All’esito della verifica della effettività della partecipazione all’iniziativa di formazione, la Scuola territoriale rilascia l’attestato di frequenza.

Art. 9 – La formazione continua specialistica

1. La Scuola territoriale può organizzare eventi per la formazione continua a carattere specialistico esclusivamente nelle forme, nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli artt. 8, 9, 11 e 20 del Regolamento delle Scuole UCPI.

TITOLO III - GESTIONE

Art. 10 – Organo di gestione

1. La Scuola territoriale è retta da un organo di gestione composto da un Responsabile ed un Comitato di gestione composto da cinque  membri, nominati dal Direttivo della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere, i quali dovranno essere designati tra colleghi iscritti alla Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere di riconosciuta qualità professionale.

2. Su proposta del Presidente, il Direttivo della Camera Penale nomina il

Responsabile della Scuola territoriale.

3. Il Responsabile della Scuola territoriale propone al Direttivo la nomina dei componenti il comitato di gestione, nel rispetto dei criteri sopra indicati. Il Direttivo, valutata e approvata la proposta, li nomina.

4. Il Responsabile della Scuola territoriale ed i membri del Comitato di gestione durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

5. Il Responsabile della Scuola può, in ogni momento, proporre la revoca motivata di uno o più componenti del Comitato di gestione, e la relativa sostituzione. Il Direttivo, valutata ed approvata la proposta, nomina i nuovi componenti.

6. Il Direttivo può, in ogni momento deliberare, motivandola, la revoca del Responsabile della Scuola e la nomina del nuovo Responsabile.

7. Avverso i provvedimenti di revoca del Responsabile e dei membri del comitato di gestione è ammesso ricorso ai Probiviri i quali decidono, previa audizione degli interessati, entro sette giorni dalla proposizione del ricorso.

8. Il giudizio dei Probiviri è insindacabile.

Art. 11 – Organizzazione dell’attività di formazione

1. Il Comitato di gestione cura la programmazione e l’organizzazione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni forensi locali, della formazione penalistica di competenza della Scuola territoriale.

2. Il Comitato di gestione della Scuola si riunisce periodicamente secondo le indicazioni e le direttive del Responsabile, il quale cura l’attribuzione ai singoli componenti delle competenze relative alle specifiche attività di organizzazione della didattica e della formazione previste dal regolamento delle Scuole UCPI.

3. Il responsabile del Comitato cura, personalmente o attraverso uno dei

componenti all’uopo delegato, il collegamento con il Direttivo a fini di informazione e di coordinamento.

4. Il Direttivo convoca periodicamente il Comitato o il Responsabile al fine di verificare la gestione della Scuola. Il Responsabile, a conclusione di ogni Corso, fornisce al Direttivo una relazione finale avente ad oggetto l’attività di formazione svolta.

5. Il Responsabile della Scuola relaziona periodicamente alla Giunta riguardo all’esito delle iniziative di formazione svolte.

TITOLO IV – RAPPORTI CON L’UCPI

Art. 12 – L’uniformità qualitativa della formazione

1. Al fine di assicurare l’uniformità qualitativa dell’attività di formazione svolta dalla Scuola territoriale e la coerenza con le indicazioni del Regolamento delle Scuole UCPI, il Responsabile delle Scuola territoriale invia alla Segreteria dell’U.C.P.I. – con congruo anticipo rispetto all’inizio del corso e/o della diversa attività formativa - una relazione dettagliata dell’attività organizzata. In tale relazione sono indicati: contenuti e metodo formativo, durata, nominativi e qualifiche dei relatori, strumenti previsti per il controllo della effettività e proficuità della partecipazione, modalità di rilascio degli attestati di frequenza, eventuale costo di iscrizione a carico di ciascun partecipante.

2. La Scuola territoriale organizzatrice che intenda conseguire l'accreditamento” dell’attività formativa osserva le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento delle Scuole UCPI, in particolare verificando la

corrispondenza tra contenuto e metodo formativo e finalità del Regolamento sulla Formazione Continua approvato dal C.N.F. il 13 luglio 2007.

3. Il Responsabile della Scuola territoriale relaziona periodicamente alla Giunta dell’UCPI riguardo all’esito delle iniziative di formazione svolte.

4. I Responsabili delle Scuole territoriali, periodicamente e in ogni caso almeno una volta all’anno, a seguito di convocazione della Giunta dell’UCPI, si riuniscono per valutare i risultati dell’attività formativa dalle medesime svolta e discutere le problematiche eventualmente insorte.

Art. 13 – Norma di coordinamento

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni e i criteri di cui al Regolamento delle Scuole Unione Camere Penali Italiane approvato dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane in data 8 febbraio 2010, successive modificazioni e atti applicativi.